Esercizio della professione di architetto in Svizzera

01.08.2017

1. Introduzione

Le regole concernenti il riconoscimento delle qualifiche professionali estere nel settore dell'architettura variano a seconda della provenienza dell'architetto (UE/AELS o Stati terzi), del Cantone in cui questi desidera esercitare e del genere di attività prevista (sede stabile, prestazione di servizi, gara d'appalto pubblico, ecc.). La presente nota informativa si prefigge di offrire una panoramica degli attestati rilasciati dalle diverse autorità svizzere preposte, come pure dei criteri applicati e dello svolgimento della procedura. 

2. Regolamentazione dell'esercizio della professione in Svizzera 

a) Competenze federali e cantonali in materia di regolamentazione 

La legislazione federale svizzera non disciplina l'esercizio della professione di architetto. In altri termini, sono i Cantoni a decidere se fissare o meno criteri per l'esercizio di tale professione. Nei Cantoni in cui non vige una normativa in questa materia (professione non regolamentata), l'accesso è possibile senza un riconoscimento preventivo del diploma estero. Invece nei Cantoni che hanno emanato una normativa corrispondente e che richiedono un diploma (professione regolamentata), l'esercizio dell'attività in Svizzera deve essere preceduto dal riconoscimento delle qualifiche estere. In entrambi i casi (professione regolamentata e/o non regolamentata), gli architetti che operano in Svizzera sono tenuti a rispettare la prassi e le normative professionali vigenti nel nostro Paese, come pure le norme di costruzione - comprendenti le regole dell'arte riconosciute - emanate in particolare dalla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA)

b) Cantoni che regolamentano la professione di architetto

Sei Cantoni si sono avvalsi della possibilità di regolamentare la professione di architetto: 

-Nei Cantoni di Ginevra, Vaud e Neuchâtel è richiesta un'autorizzazione all'esercizio della professione che è subordinata soprattutto alla prova del possesso di qualifiche professionali particolari. In questi Cantoni, l'autorizzazione all'esercizio della professione è prevista dalla legislazione in materia di pianificazione del territorio, e viene perciò richiesta all'atto della firma delle domande di costruzione. Se l'architetto non intende firmare domande di costruzione - ad esempio perché è dipendente di uno studio di architettura, presso il quale i progetti sono firmati dal datore di lavoro o da un altro architetto autorizzato -, può esercitare senza riconoscimento (professione non regolamentata). L'autorizzazione all'esercizio della professione è richiesta indipendentemente dalla modalità di esercizio: a titolo permanente (sede in Svizzera) o provvisorio (prestazione di servizi limitata nel tempo: 90 giorni lavorativi per anno civile, nel quadro dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone).

-Nel Cantone di Friburgo la situazione è identica, fatta eccezione per gli architetti che forniscono servizi senza stabilirsi sul territorio cantonale: in quel caso, pur essendo richieste le qualifiche e il riconoscimento preventivo del diploma all'avvio dell'attività (professione regolamentata), non viene rilasciata alcuna autorizzazione formale all'esercizio della professione; l'architetto fornitore di servizi è tenuto a comprovare il riconoscimento delle sue qualifiche professionali all'atto della presentazione di una domanda di costruzione all'autorità cantonale competente;

-Nel Cantone Ticino bisogna essere titolari di un'autorizzazione all'esercizio della professione di architetto rilasciata dall'Ordine Ingegneri e Architetti del Canton Ticino (OTIA). Detta autorizzazione è richiesta esplicitamente per la presentazione della domanda di costruzione (art. 4 della legge edilizia cantonale) e per le fasi di progettazione e realizzazione nell'ambito di commesse pubbliche soggette alla normativa in materia di appalti pubblici (art. 34 cpv. 1 lett. d del RLCPubb/CIAP). In particolare, essa è perciò necessaria per firmare domande di costruzione e per fornire prestazioni di servizio nel campo della direzione lavori. Ciò vale sia per gli architetti che si stabiliscono in Svizzera, sia per gli architetti che si limitano a fornire servizi nel nostro Paese. L'autorizzazione all'esercizio della professione di architetto è richiesta indipendentemente dalla durata della prestazione prevista, sia essa fornita a titolo permanente o nel quadro di una prestazione di servizi; 

-Nel Cantone di Lucerna occorre essere titolari di una formazione, ma non è prescritta l'iscrizione a un ordine professionale o in un registro, né richiesta un'autorizzazione all'esercizio della professione.

Negli altri Cantoni la professione di architetto non è regolamentata. In altri termini, gli architetti stranieri non sono obbligati a ottenere il riconoscimento delle loro qualifiche professionali e possono lavorare in virtù di un diploma estero.

c) Requisiti 

Anche se ogni Cantone disciplina autonomamente l'esercizio della professione, valgono in ogni caso i requisiti seguenti:

- possesso di un titolo di formazione (bachelor o master) rilasciato da una scuola universitaria svizzera (SUP, PF o USI); 

- iscrizione nel registro A o B degli architetti (architetto REG A o REG B).

Ovviamente un diploma estero riconosciuto permette di acquisire i medesimi diritti di cui beneficia il titolare di un diploma svizzero, fatta eccezione per il diritto di ottenere il titolo di formazione protetto. 

3. Basi legali concernenti il riconoscimento delle qualifiche estere 

a) Elenco delle basi legali 

Gli architetti stranieri possono esigere il riconoscimento delle loro qualifiche professionali in virtù di un accordo internazionale o di una legge nazionale. Nei casi in cui il riconoscimento delle qualifiche estere sia previsto da una normativa, quest'ultima stabilisce le condizioni pertinenti. Le basi legali sono le seguenti: 

-Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC)1 : in virtù di questo accordo i cittadini dell'UE/dell'AELS possono ottenere il riconoscimento delle loro qualifiche professionali se nel loro Paese di origine sono pienamente qualificati per esercitare la professione in questione. Se tale condizione non è adempiuta - ad esempio nel caso in cui non abbiano sostenuto l'esame di Stato previsto dalla loro legislazione nazionale, o se non soddisfano i requisiti per l'iscrizione obbligatoria all'ordine nazionale degli architetti - non possono valersi dell'ALC per ottenere il riconoscimento delle loro qualifiche professionali. L'allegato III dell'ALC rimanda alla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Quest'ultima prevede il riconoscimento automatico - cioè senza un esame del contenuto della formazione - dei titoli di formazione di architetto di cui all'allegato 5.7.1 o VI della direttiva. Il riconoscimento dei titoli di formazione degli architetti pienamente qualificati nei loro Paesi di origine, non compresi in uno dei due allegati menzionati, implica un confronto delle formazioni e, se del caso, provvedimenti di compensazione; 

-Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero2 : questa ordinanza prevede il riconoscimento dei titoli esteri comparabili a quelli rilasciati da una SUP svizzera. L'ordinanza si applica sia ai cittadini degli Stati UE/AELS, sia ai cittadini di Paesi terzi; essa stabilisce diversi criteri, in relazione all'equivalenza della durata nonché ai livelli e ai contenuti della formazione. Quest'ultima deve comprendere anche l'ottenimento di qualifiche pratiche. In caso di adempimento delle condizioni di riconoscimento, viene sancita l'equivalenza ad un titolo SUP (bachelor o master) in architettura. Occorre notare che a tutt'oggi non esiste alcuna base legale su cui fondare la concessione di un riconoscimento per un titolo di bachelor o master PF in architettura. Ciò vale anche nel caso dei diplomati dell'USI: in assenza di basi legali corrispondenti, non è possibile presentare una domanda per l'ottenimento di un'equivalenza al master in architettura USI. 

Se un architetto non adempie alle condizioni previste da l'una o l'altra base legale, non può ottenere il riconoscimento delle sue qualifiche in Svizzera. Ciò si può verificare ad esempio nel caso di architetti provenienti dall'UE/dall'AELS non pienamente qualificati per esercitare la loro professione nel Paese di origine (p. es. un architetto italiano che non abbia sostenuto l'esame di Stato, un architetto francese titolare di un master ma sprovvisto della HMONP, ecc.) o nel caso di architetti provenienti da Paesi terzi (Stati non facenti parte dell'UE/dell'AELS) che non abbiano frequentato una scuola e una struttura formativa comparabili alle SUP svizzere.Oltre che dei diritti derivanti dalle suddette basi legali formali, gli architetti stranieri possono usufruire delle possibilità offerte da alcune istituzioni svizzere. Considerato che non si tratta di disposizioni legali in senso stretto, esse non figurano qui ma vengono menzionate più avanti nel testo. 

b) Regole per il riconoscimento Variano a seconda dei casi: 

-Architetti che adempiono ai requisiti di cui alla direttiva 2005/36/CE: gli architetti che adempiono ai requisiti per il riconoscimento automatico secondo la direttiva in questione possono rivolgersi alla SEFRI; quest'ultima certifica mediante lettera il loro diritto al riconoscimento automatico del diploma e all'iscrizione automatica nei registri dei Cantoni in cui l'attività è regolamentata (MPQ nel Cantone di Ginevra, CAMAC nel Cantone di Vaud, OTIA nel Cantone Ticino, ecc.). La lettera della SEFRI può anche essere presentata in caso di partecipazione a bandi di concorso. Di regola, se il dossier è completo, essa è ottenibile in una o due settimane; 

-Architetti dell'UE/dell'AELS pienamente qualificati nei loro Paesi d'origine, il cui diploma non figura però negli allegati 5.7.1 o VI della direttiva 2005/36/CE: in questi casi la procedura implica un confronto tra le formazioni in questione e i diplomi svizzeri richiesti nei Cantoni che regolamentano la professione (art. 11-14 della direttiva 2005/36/CE). Se il diploma è sconosciuto il confronto può richiedere tre o quattro mesi, a cui si somma il tempo necessario per attuare eventuali provvedimenti di compensazione; 

-Architetti di Stati terzi, pienamente qualificati per esercitare la professione nei loro Paesi di origine, la cui formazione è paragonabile a quella ottenibile presso una SUP svizzera: in questi casi la procedura è simile a quella relativa alla fattispecie precedente, ma può durare un po' più a lungo. Inoltre gli eventuali provvedimenti di compensazione possono essere più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla direttiva 2005/36/CE. In particolare, di regola il richiedente non può scegliere tra diversi provvedimenti di compensazione. 

4. Basi legali in materia di appalti pubblici La Svizzera ha concluso due accordi in materia di appalti pubblici: 

-Accordo del 15 aprile 1994 sugli appalti pubblici (AAP)3 : concluso in seno all'OMC, questo accordo mira a definire un «quadro multilaterale efficace di diritti e obblighi concernenti le leggi, i regolamenti, le procedure e le pratiche in materia di appalti pubblici, al fine di realizzare l'espansione e una più avanzata liberalizzazione del commercio mondiale e di migliorare il quadro internazionale che disciplina il commercio mondiale» (preambolo). In Svizzera questo accordo si applica agli acquisti della Confederazione e dei Cantoni, se il valore del mandato raggiunge una determinata soglia; 

-Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici4 : concluso nel quadro degli accordi bilaterali con l'UE, questo accordo è fondato sull'estensione bilaterale del campo d'applicazione dell'AAP alle autorità e agli organismi pubblici di livello distrettuale e comunale. L'Accordo prevede inoltre la liberalizzazione degli acquisti effettuati da operatori ferroviari o servizi di telecomunicazioni, come pure da enti che esercitano la propria attività nel campo dell'approvvigionamento di gas e dell'approvvigionamento idrico, e degli acquisti da parte di aziende private nei settori dell'acqua, dell'elettricità e dei trasporti. Secondo l'articolo 3 paragrafo 1 dell'Accordo, quest'ultimo avrebbe lo scopo di assicurare in modo trasparente e scevro da qualsiasi discriminazione un accesso reciproco agli appalti aggiudicati nei settori della telecomunicazione, delle ferrovie e dell'approvvigionamento energetico (non compresi dall'AAP). Secondo l'articolo VIII dell'AAP, le condizioni di partecipazione alle gare d'appalto devono limitarsi a quelle indispensabili per garantire che l'impresa sia capace di eseguire l'appalto in questione. Le condizioni di partecipazione imposte ai fornitori, inclusa la verifica delle qualifiche, non devono essere meno favorevoli per i fornitori delle altre Parti rispetto ai fornitori nazionali né fare discriminazioni tra i fornitori delle altre Parti. Gli accordi summenzionati non comportano l'abrogazione delle normative nazionali o cantonali in materia di esercizio della professione di architetto. Inoltre essi non prevedono alcun meccanismo diretto a garantire il riconoscimento delle qualifiche professionali estere. Qualsiasi bando di concorso può richiedere il possesso di requisiti professionali, a condizione che ciò avvenga conformemente agli accordi summenzionati e, soprattutto, in modo non discriminatorio. Questa regola va applicata indipendentemente dal Cantone interessato dall'appalto pubblico. Perciò spetta a ogni partecipante alla gara d'appalto svolgere per tempo le procedure relative al riconoscimento delle qualifiche professionali. 

( FONTE: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI )